Art. 35.
(Trattamento delle notizie personali).

      1. L'attività di raccolta e trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose, o in ragione della appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, l'uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.
      2. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma

 

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istituisce o utilizza schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
      3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.